Il Nuovo decreto Rilancio prevede l’innalzamento al 110% delle detrazioni e INTERVENTI A COSTO ZERO per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sistemi d’accumulo, pompe di calore e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Sale al 110% la detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico e grazie alla cessione del credito cedibile alle aziende che faranno i lavori, l’intervento sarà a costo zero per le famiglie.
A chi spetta l’ecobonus
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
- tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
- le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Come richiedere l’ecobonus
Per accedere alla detrazione fiscale al 110% sarà necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
- attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Questa certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’APE non è richiesto per i seguenti interventi:
– sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e ’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
– acquisto e posa in opera delle schermature solari
– installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per quali lavori si può chiedere
I lavori principalmente ammessi sono:
- impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo d’energia;
- acquisto di colonnine di ricarica per auto elettriche;
- installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore
- sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- installazione caldaie a biomassa e a condensazione, purché di classe energetica A;
Oltre a:
- coibentazione;
- riqualificazione totale;
- facciate;
- lavori condominiali di efficientamento energetico;
- messa in stato di sicurezza nelle zone a maggior rischio sismico;
I lavori dovranno essere realizzati tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
IMPORTANTE
L’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
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