La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto un sistema di contributi per la dismissione di generatori e pompe di calore di fascia bassa e il contestuale acquisto di sistemi di qualità superiore. Il contributo è destinato a privati e associazioni, vediamo i dettagli.
In cosa consiste il contributo per generatori e pompe di calore della Regione FVG
Per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria, la Regione ha istituito specifici contributi ai sensi della legge regionale del 27 ottobre 2023, n. 14. Questi contributi sono destinati alle persone fisiche per la dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose, con potenza inferiore o uguale a 35 kW, classificati con 3 stelle o meno, e per l’acquisto e installazione di:
- generatori di calore a biomassa combustibile solida, con potenza inferiore o uguale a 35 kW e classe di qualità pari o superiore a 4 stelle;
oppure
- pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua, con potenza inferiore o uguale a 35 kW.
In base alla legge regionale e ai criteri approvati dalla Giunta regionale il 4 luglio 2024, i contributi sono concessi tramite le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
AVVISO
Il 19 agosto 2024 è stato approvato l’Avviso per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione dei contributi a persone fisiche per la dismissione di generatori di calore a biomasse legnose e per l’acquisto di generatori di calore a biomassa combustibile solida di qualità superiore o pompe di calore.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 09:15 del 3 ottobre 2024 fino alle ore 16:30 del 4 novembre 2024.
ENTI CONCEDENTI
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Chi ha accesso al contributo regionale?
Possono beneficiare dei contributi le persone fisiche che sono titolari del diritto di proprietà o di diritti reali o personali di godimento, come riconosciuto in un atto registrato, su unità immobiliari ad uso residenziale situate nel territorio regionale.
Ogni persona fisica può presentare una sola domanda di contributo.
Quali spese sono ammissibili?
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1° ottobre 2023 fino al giorno precedente la data di presentazione della domanda, per la dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose, con potenza inferiore o uguale a 35 kW e con classe di qualità pari o inferiore a 3 stelle o non classificati, e per il contestuale:
a) acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida, con potenza inferiore o uguale a 35 kW, per riscaldamento domestico, appartenenti almeno alla classe di qualità 4 stelle, secondo il DM 186/2017 (Regolamento sui requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio della certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide);
oppure
b) acquisto e installazione di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua, con potenza inferiore o uguale a 35 kW, per riscaldamento domestico, che rispettino i requisiti prestazionali e ambientali indicati nella Tabella 3, Allegato 1, del Decreto interministeriale 16 febbraio 2016, che aggiorna le discipline per l’innovazione dei piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come stabilito dal DM 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico).
Gli interventi devono riguardare immobili ad uso residenziale ubicati nel territorio regionale.
L’importo complessivo del contributo regionale pompe di calore e generatori
Ai sensi dell’articolo 4, comma 12 della legge regionale 14/2023, il contributo è concesso come segue:
a) per le unità immobiliari ad uso residenziale situate nei Comuni in cui sono stati accertati superamenti dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene negli anni 2019-2023 (elenco dei Comuni interessati), fino all’importo massimo di:
- 2.000 euro per stufe e camini;
- 4.000 euro per caldaie per riscaldamento domestico alimentate con combustibili solidi e pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua;
b) per le unità immobiliari ad uso residenziale situate nei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a), fino all’importo massimo di:
- 1.000 euro per stufe e camini;
- 3.000 euro per caldaie per riscaldamento domestico alimentate con combustibili solidi e pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua.